EPO vs EU su broccoli, pomodori e peperoni
Premessa
Ricordo brevemente che il brevetto Europeo si basa sulla Convenzione sul Brevetto Europeo (EPC) stabilita nel 1973 e rinnovata nel 2000. La Convenzione sul Brevetto Europeo è amministrata dall’European Patent Office (EPO) e non ha a che vedere con l’Unione Europea (EU). Anzi, l’EPC addirittura pre-esiste all’EU. All’EPC partecipano tutte le 28 nazioni membri dell’EU (sotto in blu) che al momento include la Gran Bretagna, ed anche ulteriori 11 nazioni (sotto in rosso), tra le quali: Svizzera, Turchia, Norvegia, Islanda… più ulteriori 6 nazioni (in rosa) tra extension e validation states (includenti la Cambogia).
Broccoli, pomodori e peperoni
Secondo l’articolo 53(b) EPC, i procedimenti essenzialmente biologici per la produzione delle piante non sono brevettabili.
Tuttavia, le piante prodotte con tali procedimenti sono brevettabili?
Secondo l’EPO, in seguito a diverse sentenze dell’Enlarged Board of Appeal (G2/07 e G1/08 circa broccoli e G2/12 e G2/13 circa pomodori), le piante ottenute con procedimenti essenzialmente biologici sono brevettabili.
L’UE, al contrario, dichiarò, con la direttiva sulle invenzioni biotecnologiche (98/44/EC), che le piante ottenute con procedimenti essenzialmente biologici non sono brevettabili.
L’EPO accolse, al suo interno, la direttiva dell’EU modificando le regole 27 e 28 EPC, in particolare il comma 28.2 delle regole dell’EPC e stabilendo che le piante ottenute con procedimenti essenzialmente biologici non sono brevettabili.
L’EPO, con la sentenza T 1063/18 (peperoni) ha tuttavia deciso, pochi giorni fa, che le regole 27 e 28 EPC sono in contraddizione con l’art. 53(b) EPC, che non esclude la brevettabilità delle piante ottenute con procedimenti essenzialmente biologici. L’Art. 164(2) EPC dichiara inoltre che, in caso di conflitto tra regole e articoli, prevalgono gli articoli.
L’EPO ha quindi concluso che le parti delle regole 27 e 28 EPC in contrasto con l’art. 53(b) EPC, non debbano essere seguite e, conseguentemente, l’EPO debba continuare a non escludere la brevettabilità delle piante ottenute con procedimenti essenzialmente biologici.
Chi ha il potere di modificare l’EPC?
La risposta alla domanda della linea precedente è nell’art. 33 dell’EPC stessa che riporta:
“(1) The Administrative Council (NDR: organo interno all’EPO) shall be competent to amend: …. (b) Parts II to VIII and Part X of this Convention, to bring them into line with an international treaty relating to patents or European Community legislation relating to patents; (c) the Implementing Regulations.”.
L’EPO, nella persona dell’Administrative Council può quindi modificare non solo le regole, come fece nel caso descritto, ma anche la convenzione stessa (gli articoli) in quasi tutte le sue porzioni, tra le quali l’art. 53 precedentemente citato, per allinearla a una legge dell’EU.
Ne concludiamo che, semplicemente, la nuova sentenza, ci dice che l’Administrative Council dell’EPO sbagliò a correggere le regole 27 e 28 EPC, doveva invece correggere l’Art. 53(b) EPC.
Cosa accadrà?
Curiosando tra blog e commenti vari ho trovato diversi patent attorney che si rallegravano con la nuova decisione, sostenendo che non fosse etico che l’Unione Europea decidesse autonomamente le modifiche di un trattato internazionale al quale appartengono anche stati membri esterni. Probabilmente, alcuni membri dell’Administrative Council dell’EPO, condividono questo pensiero e preferiscono mantenere l’autonomia tra EPO ed EU, autonomia che l’EU sembra, invece non volere. Curioso infatti che l’EPO stessa amministrerà, negli aspetti pratici, il brevetto Europeo con effetto Unitario… molti patent attorney hanno la netta (e per alcuni sgradita) sensazione che, negli ultimi anni, l’EU cerchi di accaparrarsi l’EPO.
Vedremo quindi ben presto cosa deciderà l’EPO, che ha sempre prediletto, nel presente caso, un’interpretazione differente rispetto all’UE.
L’EPO si allineerà all’EU come fece pochi anni fa, modificando l’art. 53 EPC?
Oppure l’EPO deciderà autonomamente mantenendo la propria posizione e mantenendo inalterato l’art. 53 EPC?