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Copiare un’idea

Ho appena visto un film “Glass Onion – Knives Out”, molto divertente, nel quale due protagonisti (Edward Norton e Janelle Monáe) litigano per la proprietà intellettuale di un’invenzione (presumibilmente un motore di ricerca), inventato una decina di anni prima e che aveva reso entrambi molto ricchi.

Addirittura, gli appunti, scritti su un tovagliolo dieci anni prima, testimoniano chi dei due protagonisti sia il proprietario di quella “proprietà intellettuale”.

Il pretesto narrativo, sebbene divertente, non è credibile. O era presente un brevetto sull’invenzione, o non è importante chi abbia avuto l’idea dieci anni prima. Certo, sarebbe importante ai fini della proprietà del brevetto, ma visto che i due protagonisti hanno collaborato un decennio, entrambi ai vertici della società basata sulla detta invenzione, non è credibile che la lite sulla proprietà del brevetto inizi con un decennio di ritardo rispetto al deposito del brevetto stesso.

Il film è un mio pretesto per sollevare un interrogativo: posso copiare un’idea tecnica?

Posso copiare un’idea?

Per alcuni la risposta è sorprendente, la risposta è “si”. Chiaramente se c’è un brevetto non devo contraffare il brevetto, ma se tale brevetto non c’è, e l’ “idea tecnica” è sul mercato, non c’è alcuna legge che mi vieta di copiare il dispositivo.

Ovviamente, non devo neanche contraffare altri titoli di IP, ma in questo caso stiamo entrando nell’estetico, nel dominio dei marchi e della concorrenza sleale e uscendo dal tecnico che riguarda esclusivamente i brevetti e che è il solo argomento del presente blog post.

In Italia, purtroppo, forse proprio nel nostro DNA, non abbiamo una chiara divisione tra tutela legale e “gentlemen agreements” che intercorrono tra le aziende… siamo troppo gentiluomini. Le aziende spesso ritengono scorretto copiare le soluzioni tecniche altrui. Alcune volte le stesse sentenze sono sproporzionate verso la concorrenza sleale.

In altri paesi non è così. Ho visto un’azienda tedesca, dopo una collaborazione pluridecennale, “copiare” il prodotto della sua fornitrice italiana e, alla richiesta di spiegazioni, rispondere semplicemente “mi spiace, non l’hai brevettato”. Ammetto, la risposta ha lasciato basito anche me (la vicenda era ovviamente molto più complessa). Tuttavia, devo anche riconoscere che lamentarsi di un simile atteggiamento, sarebbe come lamentarsi del fatto che il mio avversario di una partita di scacchi muove la regina sia in diagonale sia in orizzontale. Ci muoviamo tutti all’interno di regole anche nel mondo del business.

Raccomando sempre ai miei clienti di non prendere le questioni sul personale ma pensare esclusivamente in termini economici nel lungo periodo. Nel lungo periodo perché delle volte può valer la pena, ad esempio, di perdere degli introiti nel breve periodo per salvare la reputazione dell’azienda, e quindi i suoi introiti, nel lungo periodo (così come a scacchi sono note le mosse di persone che perdono pezzi importanti per vincere la partita).

Non fidatevi dei vostri clienti e fornitori. Cercate di mantenere ottimi rapporti con loro ma considerate anche che gli stessi potrebbero cambiare. Del resto, l’occasione fa l’uomo ladro ed è opportuno non dare tali occasioni ai nostri collaboratori.

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Sentenze Lego®

Una recente e importante sentenza Lego®, la seconda sulla tutela dei mattoncini e simili, mi ha fatto riflettere. Vi illustro quanto accaduto.

Nel 2010, una famosa sentenza Lego® della Corte di Giustizia Europea aveva fornito un importante chiarimento circa la tutela delle forme con valore tecnico. Tale sentenza aveva decretato nullo il marchio di forma europeo sul mattoncino Lego® (nello specifico quello rosso nella fotografia). Tale nullità era deliberata sulla base all’Art. 7.1e.ii. del Regolamento Comunitario n. 40/94, secondo il quale: Sono esclusi dalla registrazione: i segni costituiti esclusivamente: dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico.

In particolare, la Corte aveva decretato che: dell’esame della funzionalità di un segno costituito dalla forma di un prodotto, occorre solamente valutare, dopo che sono state identificate le caratteristiche essenziali di detto segno, se queste ultime svolgano la funzione tecnica del prodotto in oggetto.

Un simile ragionamento, a mio parere, può essere fatto, mutatis mutandis, per i disegni e modelli registrati. Anche la legge sui disegni e modelli, infatti, contiene un’esclusione sulla registrabilità delle forme aventi funzione tecnica. Nei dettagli, l’Art. 8.1 del Regolamento Comunitario n. 6/2002, il regolamento sui Disegni e Modelli, stabilisce: Un disegno o modello comunitario non conferisce diritti sulle caratteristiche dell’aspetto di un prodotto determinate unicamente dalla sua funzione tecnica.

Tuttavia, il 24 gennaio 2024, una nuova sentenza Lego® della Corte di Giustizia Europea (T‑537/22) sembrava aver determinato la registrabilità del mattoncino. Tale sentenza, è relativa ai disegni e modelli (e non più ai marchi di forma) e riguarda il modello rappresentato nell’immagine in bianco e nero.

Mi sono quindi chiesto se le esclusioni alla registrabilità delle forme con funzione tecnica nei disegni modelli e nei marchi di forma fossero radicalmente diverse, contrariamente a quanto pensassi.

Bene, non è così, o meglio un po’sì… ma solo in virtù di un’esplicita eccezione. Infatti, l’esclusione relativa ai disegni e modelli con funzione tecnica contiene a sua volta un’esclusione (e l’esclusione dall’esclusione della tutela è un’inclusione nella tutela). Nello specifico, l’Art. 8.3 del Regolamento Comunitario n. 6/2002 recita: un disegno o modello comunitario conferisce diritti su un disegno o modello … che ha lo scopo di consentire l’unione o la connessione multiple di prodotti [tipica funzione tecnica] intercambiabili nell’ambito di un sistema modulare. I sistemi modulari, anche se hanno funzione tecnica, possono anche essere registrati come disegni e modelli e solo in virtù di tale eccezione è stato riconosciuto valido il modello illustrato.

Le due esclusioni dalla tutela delle forme con funzione tecnica, nei marchi di forma e nei disegni e modelli, continuano quindi, a mio parere, a essere simili (fatte salve le eccezioni).

Un’ultima curiosità… da bambino giocavo con il mattoncino di Lego® oggetto del design rappresentato in bianco e nero … ne sono quasi sicuro … e avendo io, due decenni più di 25 anni, mi sono domandato come possa essere ancora valido un simile titolo, la cui durata massima è limitata a 25 anni ed essendo passato attraverso un procedimento di richiesta di annullamento importante.

La risposta è semplice, la domanda di nullità basata sulla mancanza di novità non è stata presa in considerazione per mancanza di prove di chi ha chiesto la nullità.

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Riassunto

Dalla Corte di Giustizia Europea arriva una nuova importante sentenza sulla tutela dei mattoncini Lego®. Le sentenze relative agli stessi costituiscono pietre miliari nel chiarimento sulla tutela delle forme con funzione tecnica tramite marchio o modello.

Nuova apertura e seminario a Padova

In partnership con l’incubatore Paradigma, lo studio Lunati & Mazzoni, apre una sede operativa negli spazi della stessa Paradigma a Padova. Un consulente IP dello studio sarà quindi presente e a disposizione di tutte le aziende che lo desiderano ed in particolare delle startup incubate per rispondere alle Vostre richieste specifiche in tema di Proprietà Intellettuale.

Per inaugurare questo nuovo passo abbiamo organizzato un Seminario, aperto a tutti gli iscritti, sui temi della Proprietà Intellettuale, con focus specifico sull’impatto che esso ha sul valore delle startup. Il format sarà molto interattivo, con ampio spazio a domande-risposte e analisi di casi pratici che possano servire concretamente alle startup per spunti da applicare ai propri contesti imprenditoriali.

Il seminario si terrà nella sede di Paradigma il 31 gennaio ore 16.00. Se non riuscite a venire in presenza è possibile collegarsi da remoto al webinar live (link: Meet – zdi-ftjd-vvm (google.com))

L’evento è aperto a tutti.

È richiesta prenotazione per mail a: padova@lunati-mazzoni.com

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Bando brevetti regione Lombardia 2023

Il 21 novembre 2023 è stato pubblicato il provvedimento regionale recante le regole applicative per poter accedere al bando “Brevetti 2023” di Regione Lombardia e Finlombarda S.p.A.

 

La misura sostiene le PMI lombarde e i liberi professionisti nell’ottenimento di nuovi brevetti europei e brevetti internazionali o estensioni degli stessi a livello europeo o internazionale relativamente a invenzioni industriali, al fine di sostenere la capacità innovativa del sistema economico lombardo tutelandone il patrimonio di proprietà intellettuale. A tali scopi, sono stati stanziati 2,5 milioni di euro.

 

Gli interventi brevettuali dovranno avere ricadute in Lombardia ed essere esclusivamente relativi a invenzioni industriali che portino un valore aggiunto in almeno una delle 92 priorità che declinano le 27 macro-tematiche della Strategia di Specializzazione intelligente per la Ricerca e l’Innovazione di Regione Lombardia – S3 2021-2027.

Vuoi ulteriori approfondimenti? Scopri il bando brevetti per la regione Lombardia.


Il bando offre contributi a fondo perduto in misura pari all’80% dei costi forfettari sotto forma di voucher ai sensi e in conformità del Regolamento UE n. 1407/2013 sugli aiuti de minimis.

Di seguito gli importi:

·     Nuovo brevetto europeo – 5.680 € su un totale di costi pari a 7.100 €;

·     Estensione di brevetto europeo – 5.680 € su un totale di costi pari a 7.100 €;

·     Nuovo brevetto internazionale – 7.200 € su un totale di costi pari a 9.000 €;

·     Estensione di brevetto internazionale – 7.200 € su un totale di costi pari a 9.000 €.


Gli importi dei contributi sono aumentati al 90% dei costi forfettari per coloro che acquisiscono una certificazione ambientale e/o energetica e/o di processo o prodotto.

Affidati a dei professionisti!

 

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Simboli di registrazione del marchio

Sono sempre più diffusi i simboli relativi a proprietà intellettuali, quali i simboli ®, ™  e ©.
Chiariamo di seguito quando si possono usare, cosa identificano e quando sono usati a sproposito.

© è un simbolo per il marchio registrato?

Sgombriamo innanzitutto il campo da un intruso, il simbolo ©. Tale simbolo serve ad indicare che un contenuto, quale un testo, una fotografia, un video o simile è coperto da diritto d’autore (copyright).

Questo simbolo non designa quindi un marchio, ma una creazione con valore artistico o simile.
Esso è utile ad esempio nelle fotografie per indicare che è rivendicata la proprietà delle stesse.

™ e ® marchio registrato: cosa sono, quando usarli e differenze

I simboli ®, ™ sono usati in prossimità dei marchi registrati.

In particolare, il simbolo ® è utilizzato accanto ad un marchio, in genere in posizione apicale, per indicare che il marchio stesso è registrato (quindi la domanda di registrazione deve essere andata a buon fine).
Esso è nato per impedire la cosiddetta “volgarizzazione” di un marchio. 

Si tratta di un fenomeno che accade quando il marchio è talmente famoso che i consumatori ritengono che non si tratti di un nome proprio ma del nome comune per designare l’oggetto. Esempi di volgarizzazione sono i marchi Riloga, Brugola, Cellophane.

Un marchio volgarizzato decade e tutti possono utilizzarlo.

Oggi tutti possono chiamare una vite con testa con esagono incassato “brugola” senza dover diritti a nessuno. Se invece il titolare del marchio si premura di far sapere che lo stesso è un marchio registrato, ad esempio apponendo il logo ®, allora il marchio non si volgarizza.

Ad esempio, i materiali Kevlar® e Gore-Tex® rimangono proprietà dei titolari ed oggi nessuno può dire che un giubbotto in materiale composito con matrice costituita da resina epossidica e rinforzo costituito da fibra aramidica è un giubbotto in Kevlar®, se non la DuPont® e i suoi eventuali licenziatari.

Oggi, il simbolo ® è andato oltre il suo iniziale utilizzo ed è usato anche per dare professionalità ad un marchio. Lo vediamo, infatti, apposto anche a marchi che non hanno alcun rischio di volgarizzazione.
Concordiamo con questa filosofia, la ® fa capire che tenete al vostro nome, al nome della Vostra azienda e conseguentemente ai prodotti/servizi connessi.

Il logo ® si è talmente diffuso che alcune aziende lo utilizzano anche senza averlo registrato, ma si tratta di un illecito!

In Italia, l’illecito è legiferato dal codice di proprietà industriale art. 127.2 che indica che è prevista una sanzione amministrativa da 150 euro a 1.500 euro.

I rischi sono molto maggiori in altri paesi, in Cina ad esempio è prevista una sanzione fino al 20% di quanto venduto con il logo ® illegalmente apposto e nel corso del 2022 sono state applicate ben 1000 delle dette sanzioni.
Inoltre, in Cina, la registrazione di un marchio è assolutamente d’obbligo. Quindi, se affrontate il mercato locale o anche se avete solo l’intenzione di affrontarlo in futuro, prestate attenzione visto che il fenomeno del Trademark Squatting in Cina è letale!

Per smorzare tali problematiche, qualcuno adotta il logo TM, esattamente con le stesse funzioni del logo ®, con la differenza che TM (Trade Mark, anche nella variante più rara “SM” Service Mark) sta a significare l’intenzione di usare il simbolo come marchio senza che necessariamente la registrazione sia andata a buon fine. Esso si usa quindi, in genere, durante il processo di registrazione.

Non fatevi cogliere impreparati e registrate il vostro marchio: la registrazione di un marchio ha costi limitati, in Italia addirittura poche decine di € l’anno.

 

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Come scegliere i paesi di estensione del proprio Brevetto

Sono diversi i criteri per scegliere i paesi nei quali estendere il proprio brevetto o il proprio marchio.
In questo articolo faremo una carrellata dei più importanti.
Importante tenere a mente che un brevetto protegge sia la produzione che la commercializzazione che l’uso per fini commerciali. Anche una sola di queste attività non può essere implementata da terzi in un paese con brevetto.

Paesi dei propri produttori, rivenditori e alleati in genere

Il primo criterio è quello di guardare in casa propria.
Produttori e alleati possono trasformarsi nel peggior nemico.
Inoltre, i rivenditori possono voler vedere protetto il proprio mercato ed è buona norma accontentarli.
Questo, a mio parere deve essere uno dei più importanti criteri per la scelta dei paesi.

Paesi da maggior PIL

Il PIL si presuppone direttamente proporzionale al mercato che i prodotti hanno.
Nella logica di tutelare il mercato dei consumatori si tutelano i paesi con PIL maggiore.
Visto che i brevetti, in ogni nazione, non hanno prezzi che variano di moltissimo, i paesi con maggior PIL hanno un rapporto costo/mercato migliore degli altri.
Scegliendo opportunamente pochi paesi può essere protetta la gran parte del mercato.

Ad esempio, scegliendo Europa, USA e Cina si raggiungono i 2/3 del PIL mondiale, aggiungendo Giappone e India si arriva a 3/4, aggiungendo ancora una o più tra Brasile, Russia, Canada, e Gulf Cooperation Council, Australia e Corea del Sud si aggiungono 2 punti percentuali del PIL mondiale per ogni paese.
Insomma, importante sfruttare la legge di Pareto: il 20% degli elementi di un qualunque insieme raggiunge l’80% di una quantità connessa all’insieme.

Paesi dei concorrenti

Importante estendere i brevetti e marchi nei paesi nei quali risiedono i concorrenti.
In alcuni casi fortunati i concorrenti sono pochi o concentrati in pochi paesi.
Ad esempio il mercato delle moto è enorme, ma se dovete difendere un brevetto che riguarda il settore, l’estensione in Italia, Germania e Giappone può essere più che sufficiente.

Paesi di particolari mercati

Alcuni beni sono venduti in particolari mercati, che è ovviamente opportuno proteggere. Ad esempio, i beni di lusso nei paesi arabi, od ancora le innovazioni connesse ad esempio alle attività in mare o a particolari attività sportive.

E il PCT?

La domanda di brevetto PCT ha lo scopo di dilungare i tempi dell’estensione.
Essa è opportuna se e solo se avete comunque in mente di estendere il brevetto in diverse nazioni. Se la vs. unica indecisione è se fare o non fare il brevetto Europeo, allora non vale la pena di depositare un PCT. Depositate subito una domanda Europea che eventualmente abbandonate.

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Bandi 2023: finanziamenti per brevetti+ marchi+ e disegni+

Sono stati rifinanziati i bandi Brevetti+, Marchi+, Disegni+ che riguardano, brevemente:

Fondi per brevetti+

Il bando Brevetti+ – a cura del MISE e gestito da Invitalia – intende favorire lo sviluppo di una strategia brevettuale e la crescita della capacità competitiva delle micro, piccole e medie imprese.

La misura, infatti, è rivolta a PMI in possesso di un brevetto (o di domanda presentata) per invenzione industriale e il contributo è finalizzato all’acquisto di servizi specialistici correlati e strettamente connessi alla valorizzazione economica del brevetto e funzionali alla sua introduzione nel processo produttivo ed organizzativo dell’impresa.

Periodo di apertura: 24 ottobre 2023

Contributi per marchi+

Il bando Marchi+ incentiva la tutela dei marchi all’estero mediante agevolazioni concesse nella forma di contributo in conto capitale.

La misura è rivolta alle PMI aventi sede legale ed operativa in Italia titolari del marchio oggetto della domanda di partecipazione e sono previste due linee agevolative:

  • Misura A – Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi dell’Unione europea presso EUIPO attraverso l’acquisto di servizi specialistici;
  • Misura B – Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi internazionali presso OMPI attraverso l’acquisto di servizi specialistici.

Scopri tutti i dettagli delle due linee cliccando sul link di seguito!

Periodo di apertura: 21 novembre 2023

Finanziamenti per disegni+

Il bando Disegni+ supporta le imprese PMI nella valorizzazione di disegni e modelli attraverso agevolazioni concesse nella forma di contributo in conto capitale.

Oggetto dell’agevolazione è la realizzazione di un progetto finalizzato alla valorizzazione di un disegno/modello – così come definito dal Codice della Proprietà Industriale. Il progetto deve prevedere l’acquisizione di servizi specialistici esterni volti alla valorizzazione di un disegno o modello per la sua messa in produzione e/o per la sua offerta sul mercato.

Periodo di apertura: 7 novembre 2023

 

COME IMPEDIAMO CHE ACCADA QUESTO?

Ripropongo la vignetta apparsa sull’account Johnny Haypee (https://www.linkedin.com/in/johnny-haypee/). La vignetta dell’immagine è molto divertente ed è divertente proprio perché è una situazione che rischia di presentarsi, più frequentemente di quanto si possa credere.

È una situazione che ha maggiori possibilità di accadere quando il patent attorney e l’azienda titolare si parlano e si conoscono poco.

Alla Lunati & Mazzoni abbiamo alcune procedure per evitare che accada.

  1. Preferiamo vedere il prototipo, se presente, o comunque incontra di persona, presso la loro sede l’imprenditore ed i tecnici dell’azienda. Un incontro e una visione di persona eliminano tantissime incomprensioni che, se alla nascita del brevetto possono essere mitigate da una rivendicazione molto amplia, con l’esame ed eventuali opposizioni rischiano di portare fuori strada la tutela necessaria.
  2. Notifichiamo al titolare gli esami e le azioni ufficiali in modo da essere certi che abbia capito le eventuali limitazioni. In caso di dubbi preferiamo la strada opposta, ossia chiedere come è realizzato il prodotto finito.
  3. Partiamo sempre da una domanda di brevetto Italiano, in modo da poter modificare il testo per un’eventuale estensione Europea o in altri paesi.
  4. In ogni caso è sempre bene ricordare al Titolare, e tenerlo presente per noi stessi, che un brevetto serve a vietare a terzi di fare qualcosa e non a consentire al Titolare di fare qualcosa.

MA… STI MODELLI DI UTILITÀ… TUTELANO?

Eccome se tutelano!

Ho appena saputo, da un mio Cliente, che l’oggetto di un suo brevetto per modello di utilità, due mesi dopo la scadenza ultima, è stato copiato.

Questo significa che il modello di utilità lo ha tutelato per 10 anni da un competitor agguerrito che monitorava i suoi brevetti.

Un modello di utilità su un oggetto ad uso alimentare realizzato in materiale polimerico anziché in metallo.

Nel frattempo, a causa del decennio di esclusiva, l’oggetto del mio cliente si è affermato presso il pubblico ed ora sarà sempre preferito rispetto a quelli dei concorrenti.

Se questo titolo è stato inutile, ditemelo voi!

La cosa divertente è che il modello di utilità è ritenuto, in genere, al limite dell’inutile da noi Patent Attorney, è un po’guardato dall’alto al basso.

L’atteggiamento del tipo, o compro il meglio o non compro nulla non l’ho mai capito.

Certo, una Lamborghini è molto più performante di una Skoda, ma se l’alternativa è andare a piedi le due vetture hanno quasi le stesse prestazioni.

Cari imprenditori, in questo superate i patent attorney, non accettate un loro no, chiedete loro di scrivervi e depositare un modello di utilità, quando un brevetto di invenzione non è possibile.

Fai sapere che i tuoi prodotti sono brevettati

Pochi giorni fa ho osservato il sito web di un mio cliente.
In home page era presente il suo prodotto con uno stemma, grande quasi quanto il prodotto, che dichiarava: “Brevettato – Patented”. Bravo, bravissimo, è così che si fa!

Fai sapere a tutti che i tuoi prodotti o processi sono brevettati, che i tuoi marchi e design sono registrati. Raggiungerai tantissimi vantaggi.

Fai innanzitutto sapere ai tuoi concorrenti che i tuoi prodotti sono brevettati.
I tuoi concorrenti dedurranno che non è opportuno copiare i tuoi prodotti. Dovranno poi chiedere una consulenza specifica e costosa per verificare cosa sia brevettato e non è detto che lo facciano.
Anche se analizzeranno i tuoi brevetti, i tuoi concorrenti terranno comunque un margine di sicurezza dal tuo brevetto, proporzionale alla veemenza con la quale lo pubblicizzi. Sono frequentemente sia da un lato che l’altro della barricata, vi parlo con cognizione di causa.

Fai inoltre sapere ai tuoi clienti che i tuoi prodotti sono brevettati.
I tuoi clienti sapranno che la tua azienda è innovativa, che i prodotti sono unici, all’avanguardia, letteralmente inimitabili.
Inoltre, se sei nel B2B, i tuoi clienti sapranno che è bene non acquistare prodotti simili dai tuoi concorrenti. Quanto mi piacerebbe poter brevettare i brevetti!

Fai poi sapere ai tuoi finanziatori, potenziali, attuali, pubblici o privati, che i tuoi prodotti sono brevettati.
Anch’essi sapranno che la tua azienda è piena di valore, preziosa, solida.