Ho di recente approfondito un metodo semplice, rapido ed economico per ottenere il diritto d’autore: la marca temporale, o time stamp.
Andiamo con ordine e partiamo dalla definizione di diritto d’autore o copyright che di si voglia ed esploriamo i vari metodi utili a ottenere il diritto d’autore.
Metodi per ottenere il diritto d’autore
Con la creazione dell’opera da parte del suo autore (in particolare opere letterarie o visive, ma anche software) nasce il diritto d’autore.
Il diritto d’autore è quindi un diritto conferito automaticamente, non occorrono registrazioni. Esso consente all’autore di vietare a terzi di realizzare opere sostanzialmente identiche all’opera originale (Copyright significa appunto diritto di copia). Per farla breve, il diritto d’autore protegge dalla pirateria, o scambio e moltiplicazione illegale di files.
All’autore occorre ovviamente, in caso di lite, una prova di essere il vero autore dell’opera ad una certa data.
Tipica prova è la registrazione alla SIAE, che tuttavia comporta costi e incombenze notevoli.
Tuttavia, secondo quanto avete appena appreso, qualsiasi prova è sufficiente a far nascere il diritto d’autore.
Una buona prova deve essere inconfutabile.
In passato era noto il metodo di spedirsi una raccomandata includente il contenuto della registrazione. Tale metodo è assolutamente da evitare, perché facilmente aggirabile (la busta può essere aperta semplicemente e perfettamente richiusa).
Altre prove più fededegne sono le prove informatiche, quali lo scambio di email con il allegato l’oggetto della tutela, la pubblicazione su social media (che tuttavia non consente la segretezza), lo scambio di pec.
Nel webinar https://youtu.be/ivO6Qy8qXmI approfondisco, per gli interessati, questi metodi.
Tutti questi metodi lasciano un po’ scontento il cliente che mi chiede frequentemente: “È una prova legalmente riconosciuta?”. La mia risposta è sempre che nessun giudice disconoscerà mai la data di un’e-mail presente sui server di Google, Yahoo e Microsoft contemporaneamente. Tuttavia, un alone di incertezza permane.
Marca temporale di un documento informatico: cos’è, a cosa serve e come funziona
Il Time-stamp, o marca temporale, consente appunto di apporre un sigillo temporale ad un file, con un procedimento molto simile a quello per apporre una firma digitale.
L’authority Europea eIDAS, ufficialmente parte dell’Unione Europea, ha certificato diverse decine di provider che possono rilasciare marche temporali. Tali provider sono riportati alla pagina web: https://eidas.ec.europa.eu/efda/tl-browser/#/screen/home. Solo in Italia i provider certificati di marche temporali sono 16 (Aruba, InfoCert, Register, Poste Italiane…).
Tramite i siti web dei provider certificati è quindi possibile acquistare delle marche temporali per certificare la data di files in modo ufficiale.
Il costo di una singola marca temporale dipende dal provider ma è generalmente inferiore all’Euro. Esse sono acquistabili in pacchetti dal costo minimo inferiore generalmente ai venti Euro. Siamo molto lontani dalle tre cifre per una registrazione SIAE, e dalla necessità di tutta una serie di dati e incombenze previsti da quest’ultima.
Visto il costo e il riconoscimento ufficiale della veridicità della datazione tramite marca temporale, quando fornita da un provider certificato eIDAS, indichiamo la marca temporale come metodo migliore per ottenere il diritto d’autore, a meno di altre motivazioni specifiche (quale in particolare la richiesta per la partecipazione a bandi o simili).
Affidati a professionisti
Nel caso in cui non abbiate voglia e tempo di studiare il processo di applicazione di marche temporali, rivolgetevi a Lunati&Mazzoni: applichiamo marche temporali e vi forniremo anche un certificato di registrazione e conserveremo i file sui nostri server.
Necessitiamo esclusivamente di un file con l’opera, o le opere, per le quali necessitate provare il diritto d’autore e del nome e dati dell’autore stesso.
Consulenza brevettuale VS AI
/in NotizieQual è il valore del consulente brevettuale rispetto all’intelligenza artificiale?
L’intelligenza artificiale sembra voler predominare in ogni campo.
Ho colleghi (o meglio concorrenti) che temono che il loro lavoro diverrà obsoleto in pochi mesi.
Sarò sincero, ho sempre ritenuto l’AI sopravvalutata.
Ai timori di chi mi chiede quanto durerà il nostro lavoro rispondo dicendo di tener presente che la riunione nel corso della quale il terzo mi espone i suoi dubbi si sarebbe dovuta tenere nel Metaverso® (solo un tre anni fa, un consulente delle big-four mi aveva assicurato che, ad oggi, il 90% delle riunioni si sarebbe svolta nel detto luogo virtuale)
Recentemente, ci ha contattato una azienda che si occupa della AI asservita, appunto, alla stesura dei brevetti proponendoci un test, con una descrizione dell’invenzione da parte di un cliente.
Faccio un passo indietro, a mio parere la stesura di un brevetto si suddivide nei seguenti step principali:
L’AI in questione ha completamente “cannato” il punto 1: l’individuazione del “cuore del brevetto” e ha proposto, come rivendicazione 1, quella che io definisco un’accozzaglia di features, ossia un insieme di caratteristiche delle quali alcune non nuove né fondamentali. Il punto 2 è risultato non valutabile, visto che è strettamente connesso al punto 1. Il brevetto così realizzato risulta facilmente aggirabile, anche da un consulente alle prime armi.
A parte le divagazioni, il test ci ha confermato quanto da sempre sosteniamo: il nostro maggior valore non è nell’aver imparato uno strambo lessico, frutto di un continuo aggiornamento sulle sentenze EPO, né nel descrivere complesse strutture meccaniche. Infatti, sebbene l’AI sia ancora lontana dal risolvere questi punti è possibile che in futuro si avvicini maggiormente. Il nostro maggior valore sta nell’individuare il cuore dell’innovazione, consulenza nella quale ritengo l’essere umano insostituibile, proprio perché l’innovazione è di per sé non già classificata e non disponibile all’AI.
L’azienda che ci ha proposto il software, professionale e preparata, ci ha infatti indicato che la sua funziona principale può essere l’utile revisione del testo. Funzione per la quale può in effetti essere molto utile e comodo.
Milano diventa il cuore dell’UPC: inaugurata la nuova sede centrale del tribunale dei brevetti
/in NotizieLunedì scorso è stato inaugurata la nuova sede centrale del nuovo tribunale europeo dei brevetti, in breve denominato UPC.
Come noto l’UPC ha sedi locali in quasi tutti i paesi aderenti alla convenzione, e una sede centrale per le decisioni più complesse (in particolare per giudicare la validità dei brevetti).
La sede centrale è unica ma dislocata in tre città differenti: Parigi, Monaco e, appunto, Milano.
Le competenze della sezione di Milano
Le cause che lo necessitano saranno assegnate alle singole sezioni per argomento, ossia:
La sezione di Milano si occuperà dei brevetti classificati nella macrocategoria (A): Beni di prima necessità (che comprendono l’industria farmaceutica e dei dispositivi medici, l’agricoltura, il tabacco alimentare, gli elettrodomestici, l’abbigliamento, il legno e i mobili, l’antincendio, i giochi di società), senza certificati di protezione complementari (in breve dell’industria farmaceutica rimarranno gli integratori e nutraceutici);
La sezione di Parigi si occuperà dei brevetti classificati nelle macrocategorie: (B) Esecuzione di operazioni, trasporto (D) Tessili, carta (E) Costruzioni fisse (G) Fisica (H) Elettricità, e dei certificati complementari di protezione (i farmaci).
La sezione di Monaco si occuperà dei brevetti classificati nelle macrocategorie: (C) Chimica, metallurgia, senza certificati complementari di protezione (F) Ingegneria meccanica, illuminazione, riscaldamento, armi, brillamento.
Milano diventa la sezione principale per l’UPC
Le sedi di Monaco e Parigi sono già attive da un anno (e a Parigi andavano anche le liti ora destinate a Milano) mentre quella di Milano è appena partita. Nel primo anno le sedi di Monaco e Parigi hanno rispettivamente accolto 4 e 20 giudizi. Secondo la presente classificazione Milano avrebbe preso la maggior parte delle liti che sono andate a Parigi.
Milano sarà quindi la sezione principale della sede centrale dell’UPC!
Una bella vittoria!
Jordan vs Qiaodan
/in NotizieJordan vs Qiaodan: in cosa ha sbagliato Michael
L’ultima sconfitta della leggenda della pallacanestro Michael Jordan (Fonte: Eric Intellectual Property Law Office) in una causa sul marchio in Cina mette in luce una questione cruciale: nel mercato cinese, le aziende devono registrare proattivamente la versione cinese del loro marchio come marchio prima che lo faccia qualcun altro.
Ma il caso Jordan rivela anche una lezione più sottile: proteggete il vostro potenziale marchio cinese anche se non avete ancora un marchio cinese.
Una volta che il nome del vostro marchio in italiano o inglese si diffonde in Cina, i media e i consumatori inevitabilmente lo tradurranno in cinese. Non appena ciò accade, qualcun altro potrebbe precipitarsi a registrare quel nome cinese come proprio marchio, privandovi di ogni controllo sul vostro marchio in Cina.
Uno dei punti chiave del contenzioso è stato il nome cinese di Jordan “Qiaodan” (乔丹), la traslitterazione di “Jordan” con cui è conosciuto in Cina. Ma Jordan non ha scelto lui stesso questo nome e, come ha notato il tribunale, la traslitterazione “Qiaodan” è condivisa da chiunque abbia il cognome Jordan.
Come si può controllare un marchio che non si è creato? In Cina è semplice: non si può, a meno che non si sia i primi a depositare una domanda di marchio. Qualcun altro ha registrato la versione cinese del nome di Michael Jordan come azienda e marchio, e da allora Jordan ha giocato a rimpiattino e ha perso.
Lo stesso è accaduto alla Pfizer con il Viagra, poiché il nome cinese “Weige” (伟哥) si è diffuso prima che la Pfizer potesse registrare il suo preferito “Wan’aike” (万艾可). Castel Frères ha visto “Kasite” (卡斯特) registrato da altri prima di loro. Penfolds ha perso il controllo di “Benfu” (奔福).
Quindi non fate come Mike: se tenete al vostro marchio in Cina, non basta registrare solo il vostro nome inglese. Dovete anche scegliere in modo proattivo un nome cinese e registrarlo come marchio in Cina. Altrimenti, non solo perderete il diritto di usare il nome cinese del vostro marchio, ma anche la possibilità stessa di sceglierlo.
Marca temporale
/in NotizieHo di recente approfondito un metodo semplice, rapido ed economico per ottenere il diritto d’autore: la marca temporale, o time stamp.
Andiamo con ordine e partiamo dalla definizione di diritto d’autore o copyright che di si voglia ed esploriamo i vari metodi utili a ottenere il diritto d’autore.
Metodi per ottenere il diritto d’autore
Con la creazione dell’opera da parte del suo autore (in particolare opere letterarie o visive, ma anche software) nasce il diritto d’autore.
Il diritto d’autore è quindi un diritto conferito automaticamente, non occorrono registrazioni. Esso consente all’autore di vietare a terzi di realizzare opere sostanzialmente identiche all’opera originale (Copyright significa appunto diritto di copia). Per farla breve, il diritto d’autore protegge dalla pirateria, o scambio e moltiplicazione illegale di files.
All’autore occorre ovviamente, in caso di lite, una prova di essere il vero autore dell’opera ad una certa data.
Tipica prova è la registrazione alla SIAE, che tuttavia comporta costi e incombenze notevoli.
Tuttavia, secondo quanto avete appena appreso, qualsiasi prova è sufficiente a far nascere il diritto d’autore.
Una buona prova deve essere inconfutabile.
In passato era noto il metodo di spedirsi una raccomandata includente il contenuto della registrazione. Tale metodo è assolutamente da evitare, perché facilmente aggirabile (la busta può essere aperta semplicemente e perfettamente richiusa).
Altre prove più fededegne sono le prove informatiche, quali lo scambio di email con il allegato l’oggetto della tutela, la pubblicazione su social media (che tuttavia non consente la segretezza), lo scambio di pec.
Nel webinar https://youtu.be/ivO6Qy8qXmI approfondisco, per gli interessati, questi metodi.
Tutti questi metodi lasciano un po’ scontento il cliente che mi chiede frequentemente: “È una prova legalmente riconosciuta?”. La mia risposta è sempre che nessun giudice disconoscerà mai la data di un’e-mail presente sui server di Google, Yahoo e Microsoft contemporaneamente. Tuttavia, un alone di incertezza permane.
Marca temporale di un documento informatico: cos’è, a cosa serve e come funziona
Il Time-stamp, o marca temporale, consente appunto di apporre un sigillo temporale ad un file, con un procedimento molto simile a quello per apporre una firma digitale.
L’authority Europea eIDAS, ufficialmente parte dell’Unione Europea, ha certificato diverse decine di provider che possono rilasciare marche temporali. Tali provider sono riportati alla pagina web: https://eidas.ec.europa.eu/efda/tl-browser/#/screen/home. Solo in Italia i provider certificati di marche temporali sono 16 (Aruba, InfoCert, Register, Poste Italiane…).
Tramite i siti web dei provider certificati è quindi possibile acquistare delle marche temporali per certificare la data di files in modo ufficiale.
Il costo di una singola marca temporale dipende dal provider ma è generalmente inferiore all’Euro. Esse sono acquistabili in pacchetti dal costo minimo inferiore generalmente ai venti Euro. Siamo molto lontani dalle tre cifre per una registrazione SIAE, e dalla necessità di tutta una serie di dati e incombenze previsti da quest’ultima.
Visto il costo e il riconoscimento ufficiale della veridicità della datazione tramite marca temporale, quando fornita da un provider certificato eIDAS, indichiamo la marca temporale come metodo migliore per ottenere il diritto d’autore, a meno di altre motivazioni specifiche (quale in particolare la richiesta per la partecipazione a bandi o simili).
Affidati a professionisti
Nel caso in cui non abbiate voglia e tempo di studiare il processo di applicazione di marche temporali, rivolgetevi a Lunati&Mazzoni: applichiamo marche temporali e vi forniremo anche un certificato di registrazione e conserveremo i file sui nostri server.
Necessitiamo esclusivamente di un file con l’opera, o le opere, per le quali necessitate provare il diritto d’autore e del nome e dati dell’autore stesso.
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Copiare un’idea
/in NotizieHo appena visto un film “Glass Onion – Knives Out”, molto divertente, nel quale due protagonisti (Edward Norton e Janelle Monáe) litigano per la proprietà intellettuale di un’invenzione (presumibilmente un motore di ricerca), inventato una decina di anni prima e che aveva reso entrambi molto ricchi.
Addirittura, gli appunti, scritti su un tovagliolo dieci anni prima, testimoniano chi dei due protagonisti sia il proprietario di quella “proprietà intellettuale”.
Il pretesto narrativo, sebbene divertente, non è credibile. O era presente un brevetto sull’invenzione, o non è importante chi abbia avuto l’idea dieci anni prima. Certo, sarebbe importante ai fini della proprietà del brevetto, ma visto che i due protagonisti hanno collaborato un decennio, entrambi ai vertici della società basata sulla detta invenzione, non è credibile che la lite sulla proprietà del brevetto inizi con un decennio di ritardo rispetto al deposito del brevetto stesso.
Il film è un mio pretesto per sollevare un interrogativo: posso copiare un’idea tecnica?
Posso copiare un’idea?
Per alcuni la risposta è sorprendente, la risposta è “si”. Chiaramente se c’è un brevetto non devo contraffare il brevetto, ma se tale brevetto non c’è, e l’ “idea tecnica” è sul mercato, non c’è alcuna legge che mi vieta di copiare il dispositivo.
Ovviamente, non devo neanche contraffare altri titoli di IP, ma in questo caso stiamo entrando nell’estetico, nel dominio dei marchi e della concorrenza sleale e uscendo dal tecnico che riguarda esclusivamente i brevetti e che è il solo argomento del presente blog post.
In Italia, purtroppo, forse proprio nel nostro DNA, non abbiamo una chiara divisione tra tutela legale e “gentlemen agreements” che intercorrono tra le aziende… siamo troppo gentiluomini. Le aziende spesso ritengono scorretto copiare le soluzioni tecniche altrui. Alcune volte le stesse sentenze sono sproporzionate verso la concorrenza sleale.
In altri paesi non è così. Ho visto un’azienda tedesca, dopo una collaborazione pluridecennale, “copiare” il prodotto della sua fornitrice italiana e, alla richiesta di spiegazioni, rispondere semplicemente “mi spiace, non l’hai brevettato”. Ammetto, la risposta ha lasciato basito anche me (la vicenda era ovviamente molto più complessa). Tuttavia, devo anche riconoscere che lamentarsi di un simile atteggiamento, sarebbe come lamentarsi del fatto che il mio avversario di una partita di scacchi muove la regina sia in diagonale sia in orizzontale. Ci muoviamo tutti all’interno di regole anche nel mondo del business.
Raccomando sempre ai miei clienti di non prendere le questioni sul personale ma pensare esclusivamente in termini economici nel lungo periodo. Nel lungo periodo perché delle volte può valer la pena, ad esempio, di perdere degli introiti nel breve periodo per salvare la reputazione dell’azienda, e quindi i suoi introiti, nel lungo periodo (così come a scacchi sono note le mosse di persone che perdono pezzi importanti per vincere la partita).
Non fidatevi dei vostri clienti e fornitori. Cercate di mantenere ottimi rapporti con loro ma considerate anche che gli stessi potrebbero cambiare. Del resto, l’occasione fa l’uomo ladro ed è opportuno non dare tali occasioni ai nostri collaboratori.
Sentenze Lego®
/in NotizieUna recente e importante sentenza Lego®, la seconda sulla tutela dei mattoncini e simili, mi ha fatto riflettere. Vi illustro quanto accaduto.
Nel 2010, una famosa sentenza Lego® della Corte di Giustizia Europea aveva fornito un importante chiarimento circa la tutela delle forme con valore tecnico. Tale sentenza aveva decretato nullo il marchio di forma europeo sul mattoncino Lego® (nello specifico quello rosso nella fotografia). Tale nullità era deliberata sulla base all’Art. 7.1e.ii. del Regolamento Comunitario n. 40/94, secondo il quale: Sono esclusi dalla registrazione: i segni costituiti esclusivamente: dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico.
In particolare, la Corte aveva decretato che: dell’esame della funzionalità di un segno costituito dalla forma di un prodotto, occorre solamente valutare, dopo che sono state identificate le caratteristiche essenziali di detto segno, se queste ultime svolgano la funzione tecnica del prodotto in oggetto.
Un simile ragionamento, a mio parere, può essere fatto, mutatis mutandis, per i disegni e modelli registrati. Anche la legge sui disegni e modelli, infatti, contiene un’esclusione sulla registrabilità delle forme aventi funzione tecnica. Nei dettagli, l’Art. 8.1 del Regolamento Comunitario n. 6/2002, il regolamento sui Disegni e Modelli, stabilisce: Un disegno o modello comunitario non conferisce diritti sulle caratteristiche dell’aspetto di un prodotto determinate unicamente dalla sua funzione tecnica.
Tuttavia, il 24 gennaio 2024, una nuova sentenza Lego® della Corte di Giustizia Europea (T‑537/22) sembrava aver determinato la registrabilità del mattoncino. Tale sentenza, è relativa ai disegni e modelli (e non più ai marchi di forma) e riguarda il modello rappresentato nell’immagine in bianco e nero.
Mi sono quindi chiesto se le esclusioni alla registrabilità delle forme con funzione tecnica nei disegni modelli e nei marchi di forma fossero radicalmente diverse, contrariamente a quanto pensassi.
Bene, non è così, o meglio un po’sì… ma solo in virtù di un’esplicita eccezione. Infatti, l’esclusione relativa ai disegni e modelli con funzione tecnica contiene a sua volta un’esclusione (e l’esclusione dall’esclusione della tutela è un’inclusione nella tutela). Nello specifico, l’Art. 8.3 del Regolamento Comunitario n. 6/2002 recita: …un disegno o modello comunitario conferisce diritti su un disegno o modello … che ha lo scopo di consentire l’unione o la connessione multiple di prodotti [tipica funzione tecnica] intercambiabili nell’ambito di un sistema modulare. I sistemi modulari, anche se hanno funzione tecnica, possono anche essere registrati come disegni e modelli e solo in virtù di tale eccezione è stato riconosciuto valido il modello illustrato.
Le due esclusioni dalla tutela delle forme con funzione tecnica, nei marchi di forma e nei disegni e modelli, continuano quindi, a mio parere, a essere simili (fatte salve le eccezioni).
Un’ultima curiosità… da bambino giocavo con il mattoncino di Lego® oggetto del design rappresentato in bianco e nero … ne sono quasi sicuro … e avendo io, due decenni più di 25 anni, mi sono domandato come possa essere ancora valido un simile titolo, la cui durata massima è limitata a 25 anni ed essendo passato attraverso un procedimento di richiesta di annullamento importante.
La risposta è semplice, la domanda di nullità basata sulla mancanza di novità non è stata presa in considerazione per mancanza di prove di chi ha chiesto la nullità.
Riassunto
Dalla Corte di Giustizia Europea arriva una nuova importante sentenza sulla tutela dei mattoncini Lego®. Le sentenze relative agli stessi costituiscono pietre miliari nel chiarimento sulla tutela delle forme con funzione tecnica tramite marchio o modello.
Nuova apertura e seminario a Padova
/in NotizieIn partnership con l’incubatore Paradigma, lo studio Lunati & Mazzoni, apre una sede operativa negli spazi della stessa Paradigma a Padova. Un consulente IP dello studio sarà quindi presente e a disposizione di tutte le aziende che lo desiderano ed in particolare delle startup incubate per rispondere alle Vostre richieste specifiche in tema di Proprietà Intellettuale.
Per inaugurare questo nuovo passo abbiamo organizzato un Seminario, aperto a tutti gli iscritti, sui temi della Proprietà Intellettuale, con focus specifico sull’impatto che esso ha sul valore delle startup. Il format sarà molto interattivo, con ampio spazio a domande-risposte e analisi di casi pratici che possano servire concretamente alle startup per spunti da applicare ai propri contesti imprenditoriali.
Il seminario si terrà nella sede di Paradigma il 31 gennaio ore 16.00. Se non riuscite a venire in presenza è possibile collegarsi da remoto al webinar live (link: Meet – zdi-ftjd-vvm (google.com))
L’evento è aperto a tutti.
È richiesta prenotazione per mail a: padova@lunati-mazzoni.com
Bando brevetti regione Lombardia 2023
/in BandiIl 21 novembre 2023 è stato pubblicato il provvedimento regionale recante le regole applicative per poter accedere al bando “Brevetti 2023” di Regione Lombardia e Finlombarda S.p.A.
La misura sostiene le PMI lombarde e i liberi professionisti nell’ottenimento di nuovi brevetti europei e brevetti internazionali o estensioni degli stessi a livello europeo o internazionale relativamente a invenzioni industriali, al fine di sostenere la capacità innovativa del sistema economico lombardo tutelandone il patrimonio di proprietà intellettuale. A tali scopi, sono stati stanziati 2,5 milioni di euro.
Gli interventi brevettuali dovranno avere ricadute in Lombardia ed essere esclusivamente relativi a invenzioni industriali che portino un valore aggiunto in almeno una delle 92 priorità che declinano le 27 macro-tematiche della Strategia di Specializzazione intelligente per la Ricerca e l’Innovazione di Regione Lombardia – S3 2021-2027.
Vuoi ulteriori approfondimenti? Scopri il bando brevetti per la regione Lombardia.
Il bando offre contributi a fondo perduto in misura pari all’80% dei costi forfettari sotto forma di voucher ai sensi e in conformità del Regolamento UE n. 1407/2013 sugli aiuti de minimis.
Di seguito gli importi:
· Nuovo brevetto europeo – 5.680 € su un totale di costi pari a 7.100 €;
· Estensione di brevetto europeo – 5.680 € su un totale di costi pari a 7.100 €;
· Nuovo brevetto internazionale – 7.200 € su un totale di costi pari a 9.000 €;
· Estensione di brevetto internazionale – 7.200 € su un totale di costi pari a 9.000 €.
Gli importi dei contributi sono aumentati al 90% dei costi forfettari per coloro che acquisiscono una certificazione ambientale e/o energetica e/o di processo o prodotto.
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Simboli di registrazione del marchio
/in NotizieSono sempre più diffusi i simboli relativi a proprietà intellettuali, quali i simboli ®, ™ e ©.
Chiariamo di seguito quando si possono usare, cosa identificano e quando sono usati a sproposito.
© è un simbolo per il marchio registrato?
Sgombriamo innanzitutto il campo da un intruso, il simbolo ©. Tale simbolo serve ad indicare che un contenuto, quale un testo, una fotografia, un video o simile è coperto da diritto d’autore (copyright).
Questo simbolo non designa quindi un marchio, ma una creazione con valore artistico o simile.
Esso è utile ad esempio nelle fotografie per indicare che è rivendicata la proprietà delle stesse.
™ e ® marchio registrato: cosa sono, quando usarli e differenze
I simboli ®, ™ sono usati in prossimità dei marchi registrati.
In particolare, il simbolo ® è utilizzato accanto ad un marchio, in genere in posizione apicale, per indicare che il marchio stesso è registrato (quindi la domanda di registrazione deve essere andata a buon fine).
Esso è nato per impedire la cosiddetta “volgarizzazione” di un marchio.
Si tratta di un fenomeno che accade quando il marchio è talmente famoso che i consumatori ritengono che non si tratti di un nome proprio ma del nome comune per designare l’oggetto. Esempi di volgarizzazione sono i marchi Riloga, Brugola, Cellophane.
Un marchio volgarizzato decade e tutti possono utilizzarlo.
Oggi tutti possono chiamare una vite con testa con esagono incassato “brugola” senza dover diritti a nessuno. Se invece il titolare del marchio si premura di far sapere che lo stesso è un marchio registrato, ad esempio apponendo il logo ®, allora il marchio non si volgarizza.
Ad esempio, i materiali Kevlar® e Gore-Tex® rimangono proprietà dei titolari ed oggi nessuno può dire che un giubbotto in materiale composito con matrice costituita da resina epossidica e rinforzo costituito da fibra aramidica è un giubbotto in Kevlar®, se non la DuPont® e i suoi eventuali licenziatari.
Oggi, il simbolo ® è andato oltre il suo iniziale utilizzo ed è usato anche per dare professionalità ad un marchio. Lo vediamo, infatti, apposto anche a marchi che non hanno alcun rischio di volgarizzazione.
Concordiamo con questa filosofia, la ® fa capire che tenete al vostro nome, al nome della Vostra azienda e conseguentemente ai prodotti/servizi connessi.
Il logo ® si è talmente diffuso che alcune aziende lo utilizzano anche senza averlo registrato, ma si tratta di un illecito!
In Italia, l’illecito è legiferato dal codice di proprietà industriale art. 127.2 che indica che è prevista una sanzione amministrativa da 150 euro a 1.500 euro.
I rischi sono molto maggiori in altri paesi, in Cina ad esempio è prevista una sanzione fino al 20% di quanto venduto con il logo ® illegalmente apposto e nel corso del 2022 sono state applicate ben 1000 delle dette sanzioni.
Inoltre, in Cina, la registrazione di un marchio è assolutamente d’obbligo. Quindi, se affrontate il mercato locale o anche se avete solo l’intenzione di affrontarlo in futuro, prestate attenzione visto che il fenomeno del Trademark Squatting in Cina è letale!
Per smorzare tali problematiche, qualcuno adotta il logo TM, esattamente con le stesse funzioni del logo ®, con la differenza che TM (Trade Mark, anche nella variante più rara “SM” Service Mark) sta a significare l’intenzione di usare il simbolo come marchio senza che necessariamente la registrazione sia andata a buon fine. Esso si usa quindi, in genere, durante il processo di registrazione.
Non fatevi cogliere impreparati e registrate il vostro marchio: la registrazione di un marchio ha costi limitati, in Italia addirittura poche decine di € l’anno.
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Come scegliere i paesi di estensione del proprio Brevetto
/in NotizieSono diversi i criteri per scegliere i paesi nei quali estendere il proprio brevetto o il proprio marchio.
In questo articolo faremo una carrellata dei più importanti.
Importante tenere a mente che un brevetto protegge sia la produzione che la commercializzazione che l’uso per fini commerciali. Anche una sola di queste attività non può essere implementata da terzi in un paese con brevetto.
Paesi dei propri produttori, rivenditori e alleati in genere
Il primo criterio è quello di guardare in casa propria.
Produttori e alleati possono trasformarsi nel peggior nemico.
Inoltre, i rivenditori possono voler vedere protetto il proprio mercato ed è buona norma accontentarli.
Questo, a mio parere deve essere uno dei più importanti criteri per la scelta dei paesi.
Paesi da maggior PIL
Il PIL si presuppone direttamente proporzionale al mercato che i prodotti hanno.
Nella logica di tutelare il mercato dei consumatori si tutelano i paesi con PIL maggiore.
Visto che i brevetti, in ogni nazione, non hanno prezzi che variano di moltissimo, i paesi con maggior PIL hanno un rapporto costo/mercato migliore degli altri.
Scegliendo opportunamente pochi paesi può essere protetta la gran parte del mercato.
Ad esempio, scegliendo Europa, USA e Cina si raggiungono i 2/3 del PIL mondiale, aggiungendo Giappone e India si arriva a 3/4, aggiungendo ancora una o più tra Brasile, Russia, Canada, e Gulf Cooperation Council, Australia e Corea del Sud si aggiungono 2 punti percentuali del PIL mondiale per ogni paese.
Insomma, importante sfruttare la legge di Pareto: il 20% degli elementi di un qualunque insieme raggiunge l’80% di una quantità connessa all’insieme.
Paesi dei concorrenti
Importante estendere i brevetti e marchi nei paesi nei quali risiedono i concorrenti.
In alcuni casi fortunati i concorrenti sono pochi o concentrati in pochi paesi.
Ad esempio il mercato delle moto è enorme, ma se dovete difendere un brevetto che riguarda il settore, l’estensione in Italia, Germania e Giappone può essere più che sufficiente.
Paesi di particolari mercati
Alcuni beni sono venduti in particolari mercati, che è ovviamente opportuno proteggere. Ad esempio, i beni di lusso nei paesi arabi, od ancora le innovazioni connesse ad esempio alle attività in mare o a particolari attività sportive.
E il PCT?
La domanda di brevetto PCT ha lo scopo di dilungare i tempi dell’estensione.
Essa è opportuna se e solo se avete comunque in mente di estendere il brevetto in diverse nazioni. Se la vs. unica indecisione è se fare o non fare il brevetto Europeo, allora non vale la pena di depositare un PCT. Depositate subito una domanda Europea che eventualmente abbandonate.