ESAURIMENTO E GRUPPI DI BREVETTI

L’esaurimento (per fortuna non di tipo nervoso) è un meccanismo in base al quale posso rivendicare la mia tutela di un diritto di IP (quale un brevetto) una sola volta all’interno di certi limiti e confini.

Cita infatti l’art. 6.1 CPI: “Le facoltà esclusive attribuite dal presente codice al titolare di un diritto di proprietà industriale si esauriscono una volta che i prodotti protetti da un diritto di proprietà industriale siano stati messi in commercio dal titolare o con il suo consenso nel territorio dello Stato o nel territorio di uno Stato membro della Comunità europea o dello Spazio economico europeo.”.

Ad esempio, l’azienda Alfa possiede un brevetto su uno speciale acciaio. Alfa vende all’azienda Beta, un produttore di profilati, delle billette nell’acciaio speciale brevettato. Beta ricava dei profilati in acciaio e li vende a Gamma. Gamma a sua volta realizza degli infissi con i profilati.

A questo punto Alfa non può rivendicare l’esclusiva brevettuale nei confronti di Gamma, perché il suo diritto di esclusiva si è esaurito nel momento in cui ha venduto l’acciaio speciale a Beta.

Analizzato cosa sia l’esaurimento, cambiamo totalmente argomento spostandoci sui “gruppi di brevetti”.

Infatti, da alcuni anni, è molto comune realizzare più brevetti nello stesso territorio su una stessa soluzione tecnica, li chiamerei appunto “gruppi di brevetti”, visto che non sono a mio parere vere e proprie famiglie brevettuali. La pluralità di brevetti è sempre consigliabile: le rivendicazioni cambiano da brevetto a brevetto e consentono una tutela più completa e molto difficile da superare in contradditorio.

Recentemente, mi è capitato di vedere quest’ultima tendenza portata all’esasperazione: una materia prima, un polimero, risultava protetto da un gruppo ci circa seicento brevetti, dei quali più di trenta brevetti Europei. Tutti brevetti con la stessa data di deposito.

Non era protetta solo la materia prima, ma anche i semilavorati prodotti con la materia prima e i prodotti finiti ottenuti con i semilavorati.

A questo potrebbe sorgere la domanda: quale sia l’utilità di proteggere anche i semilavorati e i prodotti finiti, se comunque è protetta la materia prima. Essi infatti potevano essere presenti in rivendicazioni secondarie dei brevetti principali.

Oltre a notare un’innegabile bulimia brevettuale da parte della titolare, ho dedotto un aggiramento dell’esaurimento. Infatti, gli acquirenti e utilizzatori delle materie prime protette, potranno utilizzare queste ultime sostanzialmente esclusivamente con il consenso e secondo gli usi autorizzati dalla titolare dei brevetti. Il gruppo dei brevetti ha sostanzialmente aggirato l’esaurimento e la creatrice della materia prima può mantenere costantemente il controllo su questa e su tutta la filiera! Infatti vendendo la materia prima, la titolare, esaurisce i diritti del brevetto sulla materia prima ma non i diritti dei brevetti sui semilavorati e sui prodotti finiti.