Con una semplice spunta otterrete la segretezza dai vostri visitatori

Una premessa: i risultati del mio blog + linkedIn mi incoraggiano notevolmente.

Dai feedback mi sembra di essere utile e di suggerire semplici accorgimenti che possono aiutare notevolmente.

Mi fa molto piacere!

Non posso che fornirvi altri consigli.

Ricordo ancora il post sui segreti commerciali (https://www.lunati-mazzoni.com/2020/10/14/tutelare-i-segreti-commerciali/) e sulla loro tutela, addirittura immediata e priva di sforzo se i segreti commerciali sono trattati insieme ai dati particolari (ex-sensibili) del GDPR.

È un po’come dire: se avete due figli che vanno alla stessa scuola, agli stessi orari, accompagnateli insieme e non uno alla volta.

Ora volevo darvi un altro piccolo suggerimento.

Quasi tutti, nelle vostre aziende, avete un modulo (cartaceo o digitale) da compilare in ingresso, allo scopo di registrare i visitatori per la sicurezza ed anche per il trattamento dati. Nello stesso modulo inserite una casella da spuntare sull’impegno alla segretezza. Ad esempio una casella sotto una voce: “Il visitatore si impegna alla segretezza come da accordo riportato in calce al presente foglio” (il tutto può essere fatto molto più agevolmente con un tablet, come ho visto in diverse aziende).

In calce al foglio riportate un qualcosa del tipo:

Il Visitatore si impegna a mantenere il segreto, salvo esplicito consenso, sulle informazioni e/o materiale che gli saranno mostrati, descritti o che vedrà nella presente società ABCXYZ [nome società].

Il Visitatore assicura massima correttezza e garantisce che non richiederà privative connesse alle dette informazioni e/o materiale e che non intraprenderà azioni, incluse quelle di concorrenza, che possano limitare i diritti e le potenzialità della società ABCXYZ, in relazione a quanto evidenziato dalle dette informazioni e/o materiale.

Un legale potrà consigliarvi meglio.

In questo caso, sostanzialmente senza sforzo, rafforzerete la tutela dei vostri segreti commerciali ed inoltre farete sì che qualsiasi divulgazione avvenuta, volontariamente o meno, ad opera di un visitatore, non sia un ostacolo a una potenziale futura brevettazione.