La brevettabilità dell’Intelligenza Artificiale

L’EPO ha recentemente affrontato l’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale (AI) nelle domande per la registrazione di brevetto (https://www.epo.org/news-events/in-focus/ict/artificial-intelligence.html).

L’intelligenza artificiale è considerata una branca dell’informatica, quindi le invenzioni che coinvolgono l’AI sono considerate come “computer-implemented inventions” (CII). Insomma, siamo da capo a quella che è volgarmente detta “brevettabilità del software” di per se ormai nota e collaudata.

Infatti, le CII non sono escluse dalla brevettabilità se hanno un carattere tecnico. Nel corso degli anni, la giurisprudenza delle Commissioni di ricorso dell’EPO ha stabilito una linea di giudizio e prevedibile per la brevettabilità delle CII (o software che dir si voglia)

Lo stesso approccio si applica alle invenzioni attuate dal computer relative all’AI. L’intelligenza artificiale si basa su modelli computazionali e algoritmi matematici che sono di per sé di natura astratta. Tuttavia, brevetti possono essere concessi quando l’AI è applicata per risolvere un problema tecnico. Ad esempio, l’uso di una rete neurale in un apparecchio di monitoraggio del cuore allo scopo di identificare i battiti cardiaci irregolari fornisce un contributo tecnico. L’uso di AI per ottimizzare i carichi di lavoro in un network informatico, la classificazione di immagini digitali, video, segnali audio o vocali in base a caratteristiche di basso livello (ad esempio bordi o attributi di pixel per le immagini) sono altre tipiche applicazioni tecniche dell’AI.

Insomma, la questione della brevettabilità dell’utilizzo dell’AI si può riassumere con un confortante “niente di nuovo”.