“Deity shoes”: niente “creatività minima” nei design UE e i trend moda non abbassano la soglia

Deity Shoes e creatività minima UE

La Corte di Giustizia dell’Unione europea è tornata su alcuni nodi ricorrenti nel contenzioso in materia di disegni e modelli UE: cosa serve davvero per ottenere (e difendere) la protezione, e quanto pesano i trend di settore (specie nel fashion).

La sentenza CGUE, 18 dicembre 2025, C-323/24 (Deity Shoes) è particolarmente utile perché risponde in modo molto “operativo” a due argomenti che in giudizio si incontrano spesso:

  • “questo design non è creativo, è solo un assemblaggio/variante da catalogo”;
  • “è tutto di tendenza, quindi basta poco per differenziarsi / oppure i dettagli ‘di trend’ contano poco”.

I fatti (in sintesi) e perché il caso è interessante

Nel procedimento principale, Deity Shoes agiva per contraffazione di design comunitari registrati e non registrati relativi a modelli di calzature. Le convenute (Mundorama Confort e Stay Design) proponevano riconvenzionale di nullità sostenendo, fra l’altro, che i design fossero privi di “innovazione” perché ricavati da cataloghi di operatori cinesi che consentivano personalizzazioni tramite elenchi predefiniti (colore, materiali, posizionamento di fibbie, lacci, elementi decorativi ecc.).

Il giudice nazionale evidenziava anche il contesto economico: un settore in cui prezzo e volumi incidono sulle scelte di sviluppo prodotto e in cui i modelli seguono spesso tendenze moda.

Le domande pregiudiziali: “serve una vera attività creativa?”

Il rinvio alla CGUE chiedeva, in sostanza, se per beneficiare della protezione del Reg. (CE) n. 6/2002, oltre a novità e carattere individuale, fosse necessario dimostrare una sorta di “genuine design activity” (uno sforzo intellettuale/creativo minimo) e come incidano, in concreto, le personalizzazioni “da catalogo” e i trend moda sul test dell’art. 6.

Cosa decide la Corte (i tre punti da portarsi a casa)

A) No: non esiste un requisito di “creatività minima”

La Corte è netta: il sistema di protezione dei design UE si fonda sulle condizioni tipiche di novità (art. 5) e carattere individuale (art. 6), come richiamate dall’art. 4. Non si può aggiungere un’ulteriore condizione (tipo “originalità” o “grado minimo di creazione”). Perché è importante in pratica: dopo Deity Shoes, impostare una nullità dicendo “non è creativo” (senza lavorare seriamente su anteriorità e impressione generale) è una strategia molto più fragile.

B) “Design da catalogo”: non cade automaticamente il carattere individuale

La Corte chiarisce che il fatto che il design presenti caratteristiche visive predeterminate (perché derivate da un modello di catalogo del fornitore) e che le modifiche siano ad hoc su componenti offerti dallo stesso fornitore non preclude di per sé il riconoscimento del carattere individuale. Resta centrale la verifica classica: differenze sufficientemente rilevanti da produrre una diversa impressione generale sull’utilizzatore informato.

C) Fashion trends: doppio “no”

Qui la sentenza è particolarmente “spendibile” nei settori moda/lifestyle.

I trend moda non limitano la libertà del designer come farebbero vincoli tecnici o normativi (che la Corte descrive come inevitabili e durevoli). I trend, per definizione, evolvono e non sono “inevitabili”: il designer può innovare anche dentro o contro una tendenza.

Le caratteristiche “di tendenza” non diventano automaticamente meno importanti nell’impressione generale: non è corretto dire che l’utilizzatore informato “ci bada meno” solo perché sono elementi alla moda.

Implicazioni operative per imprese e brand

Se sei titolare e vuoi difendere (validità + enforcement), sposta subito l’asse della discussione su anteriorità pertinenti e impressione generale: Deity Shoes riduce lo spazio per contestazioni “morali” (tipo “non hai creato nulla”). Inoltre Non accettare scorciatoie del tipo “è tutto trend”: la Corte esclude che i trend abbassino la soglia o pesino meno.

Se sei convenuto e vuoi attaccare (nullità / non contraffazione), la linea “manca creatività” da sola non basta: lavora su: novità (design identico reso pubblico prima); inoltre per il carattere individuale evidenzia le differenze come “dettagli insignificanti” rispetto a specifiche anteriorità (e non “collage” di più design presi a pezzi). Su questo la Corte richiama anche la sua giurisprudenza (es. Ferrari).

Una mini-checklist (pratica) per ridurre il rischio “copia”

Se operi in moda, accessori, arredo, consumer goods:

  • seleziona cosa depositare: non tutto merita registrazione; meglio pochi depositi mirati “forti”.
  • cura le prove (soprattutto per il non registrato): date certe di divulgazione, cataloghi, lookbook, campagne, fiere, ordini campioni.
  • definisci una strategia di enforcement: paesi prioritari, canali (e-commerce/marketplace), tempi di intervento.
  • valuta pacchetti di tutela combinata (design + marchio + copyright quando possibile + concorrenza sleale).

Conclusione

La sentenza Deity Shoes ribadisce un messaggio chiaro: nel design UE non conta “quanto è creativo” un prodotto, ma se è nuovo e produce un’impressione generale diversa; e i trend non sono un passe-partout, né per far cadere né per far sopravvivere un design.