Chi ha ragione nella lite tra EU ed EPO?

È appena uscita una sentenza dell’Enlarged Board of Appeal (EBoA) dell’EPO (European Patent Office), una famosa “G”, circa la brevettabilità di piante e animali ottenuti con procedimenti essenzialmente biologici.

Avevamo già scritto un post (https://www.lunati-mazzoni.com/2018/12/07/epo-vs-eu-su-broccoli-pomodori-e-peperoni/), il quale riportava che, mentre era chiaro ed esplicito che i metodi essenzialmente biologici per ottenere piante e animali non fossero brevettabili, non era chiaro se piante e animali ottenuti con tali metodi lo fossero. Il presente dilemma aveva generato già quattro G, nonché una presunta lite tra Parlamento e Consiglio dell’EU (Unione Europea) ed EBoA dell’EPO.

In particolare, l’EU, con la direttiva sulle invenzioni biotecnologiche (98/44/EC), aveva fatto modificare le Rules dell’EPC (Rules 27 e 28 EPC) chiarendo la non brevettabilità di piante e animali. Tuttavia il (non Enlarged) Board of Appeal dell’EPO aveva sostenuto (sentenza T-1063/18) che le dette Rules erano in contrasto con gli Articles della stessa EPC, in particolare con l’art. 53(b) EPC, e che quest’ultimo prevalesse, sancendo la brevettabilità di piante e animali ottenuti con procedimenti essenzialmente biologici.

Il 14 maggio 2020, la quinta G dell’EBoA dell’EPO in merito alla problematica, ribalta quanto deciso nella T-1063/18, sostenendo che l’articolo 53(b) dell’EPC possa essere interpretato in linea con quanto stabilito dalle Rule 27 e 28 EPC. Secondo l’EBoA, pertanto, non esiste contraddizione tra Article 53(b) e Rules 27 e 28 dell’EPC, come anche appare, sempre a parere dell’EBoA dai travaux préparatoires dei legislatori dell’EPC.

Per chiudere con la “lite” in oggetto, l’EBoA ha concluso che la stessa… non è mai esistita.