Cina – Quarta riforma della legge Marchi per fermare (speriamo) il Trademark Squatting sul nascere

In Cina è previsto, a breve, un nuovo ciclo di riforme della legge sulla proprietà intellettuale.

La revisione della legge sui marchi è tra le più importanti.

Infatti, negli ultimi anni, insieme all’importante crescita delle richieste di marchio, in Cina è aumentato notevolmente il fenomeno del Trademark Squatting.

In breve il Trademark Squatting accade quando una parte presenta intenzionalmente una domanda di registrazione di un marchio utilizzato da un secondo soggetto, in un paese in cui tale secondo soggetto non detiene una registrazione di marchio.

Tale fenomeno è diventato sempre più evidente ed è chiaramente in contrasto con le leggi marchi internazionali. Inoltre, molti professionisti in Cina ritengono che la procedura di registrazione sia troppo complessa e lunga.

Le questioni di cui sopra hanno reso imminente il quarto emendamento della legge sui marchi. Emendamento che mira a stabilire un quadro di registrazione efficiente, abbreviare il ciclo di registrazione, discutere e migliorare il sistema giudiziario limitando alla base il Trademark Squatting e attività di accaparramento di massa dei marchi e sottolineando il dovere di usare il marchio e promuovere l’uso effettivo e gli attributi essenziali del marchio. Visto che siamo tutti i giorni lottiamo contro il Trademark Squatting in Cina dei marchi dei nostri clienti, non possiamo che sperare che la riforma sia effettiva. Ovviamente il metodo più sicuro, economico ed efficace per evitare il Trademark Squatting in Cina è registrare il proprio marchio in loco. Un costo di circa un migliaio di Euro può portarvi a risparmi milionari.

A HUGE WIN FOR THE PATENT SYSTEM (FORBES) – ACCORDO QUALCOMM-APPLE

Si conclude con un accordo la lite Qualcomm-Apple, un accordo che la stessa Apple definisce:

“… include un pagamento da Apple a Qualcomm. Le società hanno inoltre raggiunto un accordo di licenza di sei anni, in vigore dall’1 aprile 2019, tra cui un’opzione di estensione di due anni e un accordo di fornitura di chipset (NdR: Da Qualcomm a Apple) pluriennale. …” (https://www.apple.com/newsroom/2019/04/qualcomm-and-apple-agree-to-drop-all-litigation/)…

per chiunque abbia seguito la lite, e considerando che:

  • le parole provengono dal sito web della stessa Apple,
  • la parte più importante della battaglia si è svolta negli Stati Uniti,
  • il peso politico di Apple.

si tratta di un’incredibile vittoria di Qualcomm. Forbes conclude: “…a huge win for the U.S. patent system…” e “..Qualcomm’s business model remains intact and a viable going forward.” (https://www.forbes.com/sites/tiriasresearch/2019/04/17/the-apple-qualcomm-deal-reaffirms-the-value-of-ip-and-technology-leadership/)

Ricordiamo che Qualcomm è sostanzialmente un produttore di tecnologia e vive, in gran parte, di licenze brevettuali. È quindi questo il business model che ha riportato un’incredibile vittoria.

Cari produttori di tecnologia, tenete duro! La battaglia è dura ma può portare a risultati grandiosi!

IL CANADA ADERISCE AL MARCHIO INTERNAZIONALE

Il 17 giugno 2019 il Canada entrerà nei paesi aderenti al Protocollo di Madrid per la registrazione dei marchi Internazionali.

In breve, un marchio internazionale potrà designare anche il Canada.

Depositando il suo strumento di accesso al Protocollo di Madrid le autorità canadesi hanno dichiarato che:

  • periodo di rifiuto sarà prorogato a 18 mesi e i rifiuti basati su un’opposizione potranno essere notificati dopo la scadenza di tale termine (Art. 5.2b-c del protocollo di Madrid);
  • desidera ricevere una tassa individuale quando è designato in una domanda internazionale, in una designazione successiva e in relazione al rinnovo di una registrazione internazionale (Art. 8.7a del protocollo di Madrid). Gli importi di tale tassa saranno comunicati a breve;
  • la registrazione delle licenze nel registro internazionale non avrà alcun effetto in Canada (R. 20 bis (6) (b) dei regolamenti comuni).

Come visibile nella mappa riportata, i paesi aderenti al Marchio Internazionale (colorati in verde) sono ormai tutti i principali con l’eccezione dei paesi di gran parte del Sud America, dell’Arabia e dell’Africa.

https://www.wipo.int/edocs/madrdocs/en/2019/madrid_2019_45.pdf?utm_source=WIPO+Newsletters&utm_campaign=bb2d817b45-EMAIL_CAMPAIGN_2019_04_05_08_35&utm_medium=email&utm_term=0_bcb3de19b4-bb2d817b45-256670529

 

ESAURIMENTO E GRUPPI DI BREVETTI

L’esaurimento (per fortuna non di tipo nervoso) è un meccanismo in base al quale posso rivendicare la mia tutela di un diritto di IP (quale un brevetto) una sola volta all’interno di certi limiti e confini.

Cita infatti l’art. 6.1 CPI: “Le facoltà esclusive attribuite dal presente codice al titolare di un diritto di proprietà industriale si esauriscono una volta che i prodotti protetti da un diritto di proprietà industriale siano stati messi in commercio dal titolare o con il suo consenso nel territorio dello Stato o nel territorio di uno Stato membro della Comunità europea o dello Spazio economico europeo.”.

Ad esempio, l’azienda Alfa possiede un brevetto su uno speciale acciaio. Alfa vende all’azienda Beta, un produttore di profilati, delle billette nell’acciaio speciale brevettato. Beta ricava dei profilati in acciaio e li vende a Gamma. Gamma a sua volta realizza degli infissi con i profilati.

A questo punto Alfa non può rivendicare l’esclusiva brevettuale nei confronti di Gamma, perché il suo diritto di esclusiva si è esaurito nel momento in cui ha venduto l’acciaio speciale a Beta.

Analizzato cosa sia l’esaurimento, cambiamo totalmente argomento spostandoci sui “gruppi di brevetti”.

Infatti, da alcuni anni, è molto comune realizzare più brevetti nello stesso territorio su una stessa soluzione tecnica, li chiamerei appunto “gruppi di brevetti”, visto che non sono a mio parere vere e proprie famiglie brevettuali. La pluralità di brevetti è sempre consigliabile: le rivendicazioni cambiano da brevetto a brevetto e consentono una tutela più completa e molto difficile da superare in contradditorio.

Recentemente, mi è capitato di vedere quest’ultima tendenza portata all’esasperazione: una materia prima, un polimero, risultava protetto da un gruppo ci circa seicento brevetti, dei quali più di trenta brevetti Europei. Tutti brevetti con la stessa data di deposito.

Non era protetta solo la materia prima, ma anche i semilavorati prodotti con la materia prima e i prodotti finiti ottenuti con i semilavorati.

A questo potrebbe sorgere la domanda: quale sia l’utilità di proteggere anche i semilavorati e i prodotti finiti, se comunque è protetta la materia prima. Essi infatti potevano essere presenti in rivendicazioni secondarie dei brevetti principali.

Oltre a notare un’innegabile bulimia brevettuale da parte della titolare, ho dedotto un aggiramento dell’esaurimento. Infatti, gli acquirenti e utilizzatori delle materie prime protette, potranno utilizzare queste ultime sostanzialmente esclusivamente con il consenso e secondo gli usi autorizzati dalla titolare dei brevetti. Il gruppo dei brevetti ha sostanzialmente aggirato l’esaurimento e la creatrice della materia prima può mantenere costantemente il controllo su questa e su tutta la filiera! Infatti vendendo la materia prima, la titolare, esaurisce i diritti del brevetto sulla materia prima ma non i diritti dei brevetti sui semilavorati e sui prodotti finiti.

Quando i brevetti valgono troppo (ovvero Quanto valgono le licenze brevettuali? – parte III)

La battaglia legale tra Qualcomm e Apple continua. Mentre in Germania sono disponibili, in seguito alle liti, solo alcuni modelli di iPhone, negli USA Qualcomm chiede il divieto di importazione degli iPhone.

La US International Trade Commission (ITC), aveva determinato, a settembre, che gli iPhone Apple con modem Intel sono in contraffazione un brevetto di Qualcomm.

Qualcomm ha quindi chiesto l’inibitoria di vendita degli stessi iPhone, chiedendo, in particolare, di vietare l’importazione (dalle fabbriche in Cina) degli iPhone in USA.

Sembra quindi, dalle informazioni che abbiamo, che Qualcomm non si limiti a chiedere i danni da contraffazione, ma voglia proprio bannare gli iPhone (ovviamente tutto è finalizzato a un compenso economico maggiore). Ricordiamo, a proposito, che nei paesi di common law, a differenza di quanto accade ad esempio in Italia e Germania, l’inibitoria non è automaticamente concessa se richiesta anche se il brevetto è contraffatto.

Nel caso specifico il giudice Statunitense non ha concesso l’inibitoria, in primo grado, e ha stabilito che la stessa inibitoria non sarebbe nell’interesse pubblico.

Secondo lo stesso giudice tale inibitoria avrebbe conferito a Qualcomm un monopolio nel mercato dei modem per smartphone negli Stati Uniti, e il mantenimento di un mercato competitivo era la questione più importante.

Tuttavia Qualcomm si è appellata alla decisione basandosi proprio su dichiarazioni di Apple, che ha sostenuto di aver sviluppato una soluzione software per evitare di incorrere nel brevetto di Qualcomm…. Siamo curiosi di sapere come continuerà il caso….

File history, aggiunta di materiale e contraffazione per equivalenti

Ho recentemente esaminato la sentenza del Tribunale di Milano nel procedimento ex art. 669 terdecies c.p.c. N. 45209/2017 R.G. partendo dal pregiudizio che negasse totalmente la “file history estoppel”. Pregiudizio che ho felicemente scoperto non veritiero.

Per ricapitolare la “file history estoppel”, per i brevettari, è quel principio secondo il quale le ragioni addotte nel corso dell’esame brevettuale, per indicare la validità del brevetto sono fortemente considerate nel corso di una successiva causa di contraffazione.

Ad esempio, ipotizziamo che io abbia ottenuto un brevetto su un mouse ottico, rivendicando che il mouse ottico funziona con luce con lunghezza d’onda compresa tra i 380 nm ed i 250 nm e argomentando, per ottenere la concessione, che diversi test hanno mostrato che a 400 nm e a 200 nm il mouse non funziona così bene. Ipotizziamo anche che, in seguito alla concessione del brevetto, un concorrente commercializzi un mouse ottico che utilizza luce con lunghezza d’onda prossima a 200 nm. In tal caso, in una ipotetica lite, non avrei possibilità di successo in paesi che fanno forte riferimento alla file history estoppel quali gli Stati Uniti. Infatti, secondo la file history estoppel io ho precisamente dichiarato, in circostanze passate che sono sempre da tenere in considerazione, che una frequenza di 200 nm non ha a che vedere con la mia invenzione. Al contrario nei paesi dove il file history estoppel non deve essere tenuto in considerazione, quali la Germania, avrò possibilità di successo.

Sono sempre stato un fan della file history estoppel, che, a mio parere, consente di ridurre quel divario che non dovrebbe esistere: il divario tra mondo brevettuale e la realtà industriale. In particolare, seguendo la file history estoppel è possibile evitare il meccanismo del Gatto d’Angora, e consentire invece espansioni per equivalenti, anche sostanziose, delle rivendicazioni, laddove le caratteristiche non sono così importanti.

Nella sentenza citata era in discussione la contraffazione per equivalenti di un embodiment dell’invenzione che era stato esplicitamente escluso dalla rivendicazione indipendente in esame, nel corso dell’esame brevettuale presso l’EPO.

La sentenza citata inizia con una osservazione generica, a pagina 9:

Il ruolo della file history in tale contesto – ove essa non è in alcun modo formalmente ricompresa tra le fonti di conoscenza del giudice e che dunque non necessariamente deve essere conosciuta ed esaminata dal terzo e dall’esperto del ramo – non può che risultare del tutto secondario ed ancillare, suscettibile al più di fornire elementi meramente indiziari circa la volontà del titolare del brevetto di escludere o meno dalla protezione di esso determinate soluzioni, esclusione che tuttavia dovrebbe trovare primaria ed effettiva espressione nel testo brevettuale, …

Tale osservazioni mi ha preoccupato e mi è sembrato un netto importante e generico allontanamento dal principio della file history estoppel.

La sentenza tuttavia chiarisce meglio nelle pagine successive:

L’ausilio sul piano interpretativo che l’esame della file history del brevetto può fornire al giudice appare peraltro sostanzialmente delimitato al profilo della novità e/o dell’altezza inventiva e cioè in particolare alle obiezioni al testo originario formulate dall’esaminatore EPO in relazione alla prior art pertinente all’oggetto del trovato. In effetti esclusivamente sotto tale profilo sembra possibile che il percorso modificativo svolto in sede di esame della domanda di brevetto possa influire nei limiti indicati sulla valutazione propria del giudice rispetto all’effettiva estensione della protezione brevettuale – e dunque rispetto alla possibilità o meno di estendere detta portata agli equivalenti – non sottovalutando anche il fatto che tale percorso potrebbe anche ritenersi in qualche modo viziato da rilievi di carenza di novità/altezza inventiva non fondati o comunque discutibili che potrebbero aver in qualche modo impropriamente indotto il titolare della domanda di brevetto a modificarne il testo.

Il Tribunale recupera quindi in gran parte il ruolo della file history estoppel ma esclusivamente per valutare la novità e l’altezza inventiva… tale scelta appare molto saggia in virtù di quanto viene dopo.

Infatti il Tribunale fa presente che nel caso in esame la limitazione indicata dalla controparte è dovuta a un caso di added subject matter, un famigerato 123.2 EPC, e quindi chiarisce (pag. 12):

Deve convenirsi che in tal caso – a differenza delle limitazioni conseguenti ad obiezioni fondate sulla prior art – la limitazione eseguita per ovviare alla contestazione di added matter non può esercitare effettiva influenza rispetto al tema dell’applicazione della teoria degli equivalenti, posto che tale contestazione si incentra su profili formali attinenti alla formulazione letterale del testo delle rivendicazioni oggetto di modifiche rispetto alla forma originaria della domanda di brevetto. Le valutazioni invece proprie della equivalenza di soluzioni si sviluppano su elementi che non sono né descritti né rivendicati dal brevetto e si pongono pertanto su di un piano del tutto disomogeneo rispetto alla questione relativa alla permanenza della limitazione nell’ambito del contenuto della domanda originaria. Le valutazioni pertinenti alla questione dell’added matter si sviluppano infatti esclusivamente sul piano della formulazione letterale delle rivendicazioni e quindi non potrebbero ammettere soluzioni equivalenti eventualmente inserite nella limitazione ma non comprese nella descrizione o nelle rivendicazioni originarie. Ogni valutazione in ordine all’effettiva estensione della protezione del brevetto anche in relazione ai possibili equivalenti non può essere oggetto del vaglio preventivo dell’esaminatore ma attiene alle prerogative del giudice in relazione al titolo come concesso. Ritiene pertanto il Tribunale nel caso di specie di escludere che la modifica apportata dal depositante e recepita nel testo concesso possa essere in sé considerata come limitativa di ogni possibilità di interpretare la portata della tutela derivante dal brevetto rispetto a composti equivalenti al pemetrexed disodio.

Certo! Chiaro e lampante! La stessa presenza di un 123.2 EPC (Added subject matter) è invece un forte indicatore del fatto che una soluzione tecnica voleva essere tutelata dal titolare e non è stato possibile per ragioni molto spesso secondarie rispetto all’invenzione.

Per illustrare ai non addetti ai lavori il 123.2 EPC, quest’ultimo è quell’articolo che ci dice che, nelle rivendicazioni del brevetto, posso aggiungere esclusivamente quanto avevo scritto nel testo del brevetto. Tale principio è diventato talmente restrittivo che, sempre per far riferimento all’esempio del brevetto sul mouse precedente, se ho scritto in una stessa frase che il mouse comprende LED ed emette luce delle lunghezze d’onda indicate, non posso poi citare una sola delle due caratteristiche nelle rivendicazioni (non posso dire che la luce è emessa da un’altra cosa che non sia LED).

Sono quindi soddisfatto che la file history estoppel possa non essere considerata nel presente caso e che la contraffazione per equivalenti possa mitigare la tirannia dell’art. 123.2 dell’EPC.

Al contrario, per non creare mostri brevettuali, è bene che la file history estoppel sia considerata nel valutare esclusioni avvenute per mancanza di novità e di altezza inventiva.

I brevetti funzionano? (ovvero Quanto valgono le licenze brevettuali? – parte II)

La domanda non è retorica.

In un post di poche settimane fa avevamo citato l’inizio della sfida Apple-Qualcomm, indicando il fatto che, probabilmente, la seconda riscuotesse dalla prima royalties nell’ordine di grandezza delle decine di miliardi di dollari!

La successiva domanda può essere se i brevetti funzionano. Mi spiego meglio, se le liti finiscono dalle scrivanie delle parti alle scrivanie dei giudici, i diritti brevettuali sono in effetti efficaci?

Come probabilmente saprete i tribunali in Germania e in Cina hanno recentemente stabilito, in primo grado, che gli I-Phone 7, 8 e X sono in contraffazione dei brevetti Qualcomm (https://www.cnbc.com/2018/12/20/reuters-america-update-3-german-court-rules-apple-infringed-qualcomm-patent.html). Qualcomm ora potrebbe richiedere l’interruzione delle vendite dei detti dispositivi e Apple potrebbe appellarsi… evidentemente Qualcomm attende una proposta soddisfacente dalla controparte, prima di azionare il provvedimento.

E quindi la risposta al titolo è positiva: sì i brevetti funzionano! Sia fuori che dentro il tribunale!

In studio una corte d’appello nazionale Cinese per le questioni brevettuali

Il Congresso nazionale Popolare Cinese sta studiando la creazione di un Tribunale per la Proprietà Intellettuale che costituirebbe un’unica corte d’appello nazionale Cinese.
Il nuovo Tribunale sarà probabilmente una sezione all’interno della Supreme People’s Court.
La bozza di proposta prevede che il Tribunale si occuperà di ricorsi sia circa la contraffazione che la validità dei titoli. Ricordiamo infatti che in Cina la discussione della validità e della contraffazione sono realizzate davanti a commissioni differenti.
Il nuovo Tribunale si occuperebbe di ricorsi riguardo:

  • decisioni civili di prima istanza rese da tribunali IP e vari per contraffazione di: brevetti di invenzione e modelli di utilità, nuove varietà vegetali, topografie di prodotti a semiconduttore, segreti commerciali, software e antitrust.
  • decisioni del tribunale IP di Pechino circa la validità di brevetti di invenzione e modello utilità, nuove varietà vegetali, topografie di prodotti a semiconduttore, segreti commerciali, software e antitrust, compresi i ricorsi contro il Patent Re-examination Board (PRB) e le decisioni degli uffici brevetti.

Il Tribunale di appello avrà quindi la necessaria elevata specializzazione per trattare le complesse cause brevettuali, migliorerà l’efficienza e la qualità dei casi e migliorerà la tutela giudiziaria dell’IP. A quanto pare non tratterà invece i marchi. Non si verificano quindi le speranze, di noi occidentali, di vedere meglio riconosciuto l’Art. 6bis della convenzione di Parigi.
Le modifiche al processo di ricorso mirano a migliorare l’ambiente legale per l’innovazione tecnologica, a fornire una protezione IP uguale per le imprese nazionali e internazionali ed a formare un ambiente commerciale conveniente e internazionale.

Sembra una decisione che va decisamente nella stessa direzione che l’Unione Europea sta intraprendendo da diversi anni, con la creazione della Unified Patent Court.
Le nazioni si stanno infatti accorgendo che per discutere questioni complesse, quali le tematiche brevettuali, è necessaria un elevatissima specializzazione.

Speriamo quindi che tali iniziative vedano la luce, esse infatti darebbero più certezza legale alle imprese e ai loro consulenti.

EPO vs EU su broccoli, pomodori e peperoni

Premessa

Ricordo brevemente che il brevetto Europeo si basa sulla Convenzione sul Brevetto Europeo (EPC) stabilita nel 1973 e rinnovata nel 2000. La Convenzione sul Brevetto Europeo è amministrata dall’European Patent Office (EPO) e non ha a che vedere con l’Unione Europea (EU). Anzi, l’EPC addirittura pre-esiste all’EU. All’EPC partecipano tutte le 28 nazioni membri dell’EU (sotto in blu) che al momento include la Gran Bretagna, ed anche ulteriori 11 nazioni (sotto in rosso), tra le quali: Svizzera, Turchia, Norvegia, Islanda… più ulteriori 6 nazioni (in rosa) tra extension e validation states (includenti la Cambogia).

 

 

Broccoli, pomodori e peperoni

Secondo l’articolo 53(b) EPC, i procedimenti essenzialmente biologici per la produzione delle piante non sono brevettabili.

Tuttavia, le piante prodotte con tali procedimenti sono brevettabili?

Secondo l’EPO, in seguito a diverse sentenze dell’Enlarged Board of Appeal (G2/07 e G1/08 circa broccoli e G2/12 e G2/13 circa pomodori), le piante ottenute con procedimenti essenzialmente biologici sono brevettabili.

L’UE, al contrario, dichiarò, con la direttiva sulle invenzioni biotecnologiche (98/44/EC), che le piante ottenute con procedimenti essenzialmente biologici non sono brevettabili.

L’EPO accolse, al suo interno, la direttiva dell’EU modificando le regole 27 e 28 EPC, in particolare il comma 28.2 delle regole dell’EPC e stabilendo che le piante ottenute con procedimenti essenzialmente biologici non sono brevettabili.

L’EPO, con la sentenza T 1063/18 (peperoni) ha tuttavia deciso, pochi giorni fa, che le regole 27 e 28 EPC sono in contraddizione con l’art. 53(b) EPC, che non esclude la brevettabilità delle piante ottenute con procedimenti essenzialmente biologici. L’Art. 164(2) EPC dichiara inoltre che, in caso di conflitto tra regole e articoli, prevalgono gli articoli.

L’EPO ha quindi concluso che le parti delle regole 27 e 28 EPC in contrasto con l’art. 53(b) EPC, non debbano essere seguite e, conseguentemente, l’EPO debba continuare a non escludere la brevettabilità delle piante ottenute con procedimenti essenzialmente biologici.

Chi ha il potere di modificare l’EPC?

La risposta alla domanda della linea precedente è nell’art. 33 dell’EPC stessa che riporta:

“(1) The Administrative Council (NDR: organo interno all’EPO) shall be competent to amend: …. (b) Parts II to VIII and Part X of this Convention, to bring them into line with an international treaty relating to patents or European Community legislation relating to patents; (c) the Implementing Regulations.”.

L’EPO, nella persona dell’Administrative Council può quindi modificare non solo le regole, come fece nel caso descritto, ma anche la convenzione stessa (gli articoli) in quasi tutte le sue porzioni, tra le quali l’art. 53 precedentemente citato, per allinearla a una legge dell’EU.

Ne concludiamo che, semplicemente, la nuova sentenza, ci dice che l’Administrative Council dell’EPO sbagliò a correggere le regole 27 e 28 EPC, doveva invece correggere l’Art. 53(b) EPC.

Cosa accadrà?

Curiosando tra blog e commenti vari ho trovato diversi patent attorney che si rallegravano con la nuova decisione, sostenendo che non fosse etico che l’Unione Europea decidesse autonomamente le modifiche di un trattato internazionale al quale appartengono anche stati membri esterni. Probabilmente, alcuni membri dell’Administrative Council dell’EPO, condividono questo pensiero e preferiscono mantenere l’autonomia tra EPO ed EU, autonomia che l’EU sembra, invece non volere. Curioso infatti che l’EPO stessa amministrerà, negli aspetti pratici, il brevetto Europeo con effetto Unitario… molti patent attorney hanno la netta (e per alcuni sgradita) sensazione che, negli ultimi anni, l’EU cerchi di accaparrarsi l’EPO.

Vedremo quindi ben presto cosa deciderà l’EPO, che ha sempre prediletto, nel presente caso, un’interpretazione differente rispetto all’UE.

L’EPO si allineerà all’EU come fece pochi anni fa, modificando l’art. 53 EPC?

Oppure l’EPO deciderà autonomamente mantenendo la propria posizione e mantenendo inalterato l’art. 53 EPC?

Marchi esclusivamente figurativi

Dopo Nike®, Apple®

e tante altre multinazionali anche Amazon® sta seguendo il nuovo trend: utilizzare marchi esclusivamente grafici, ossia marchi privi di qualsiasi lettera, parola o numero.

Nelle confezioni e sui camion Amazon®, ad esempio, si vede, in maniera preponderante, esclusivamente la “freccina-sorriso” di Amazon®, che è presente, ad esempio sul sito web, al di sotto della dicitura Amazon® stessa.

I marchi esclusivamente figurativi hanno diversi vantaggi, in primis un immediato riconoscimento, un non necessità di traduzione.

Dal punto di vista della registrazione, inoltre, questi marchi sono ideali: impossibilità di somiglianza semantica o fonetica, distintività certa, impossibilità di essere descrittivi, possibilità di protezione per qualsiasi classa merceologica anche tramite deposito di design.

Tuttavia, personalmente, storco un po’il naso di fronte a tali marchi… insomma il nostro cervello classifica tutto per parole, mi toglie sicurezza non avere parole o lettere.

Se devo raccontare a un amico dell’azienda che vende cose on-line che ha un logo che è una via di mezzo tra un sorriso e una freccia… siamo sicuri che mi capisca?

Se devo cercare on line una maglietta tecnica che ha un logo con una specie di falce… come faccio?

Ma vogliamo compararlo con la bellezza di un logo Coca-Cola®! Chiaro, riconoscibile a distanza, rassicurante!

Se proprio è necessario un simbolo opterei per una via di mezzo: un bel marchio costituito da un monogramma tipo Luis Vuitton®, McDonald’s®, Volkswagen® penso farebbe contento sia il sottoscritto che i pubblicitari!